Accertamento della sicurezza post-contatore
La Società di Vendita, alla quale il cliente finale si rivolge per la fornitura del gas, deve garantire la corretta informazione sulla procedura adottata dalla Società di Distribuzione nel rispetto della Delibera.
Delibera N. 40/04 dell’autorità per l’energia elettrica e il gas
(Maggiori informazioni su: www.autorita.energia.it)
La Delibera n. 40/04 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e le sue successive modifiche ed integrazioni prevedono che i clienti finali che richiedono l'attivazione della fornitura di gas per impianti che non siano destinati a servire cicli produttivi industriali o artigianali, debbano produrre ed inviare alla Società di Distribuzione una specifica documentazione che attesti, nel rispetto della normativa vigente, la corretta esecuzione dell'impianto. La Società di Distribuzione, sulla documentazione ricevuta, deve eseguire un accertamento documentale subordinando l'attivazione della fornitura all'esito positivo dell'accertamento stesso.
Attualmente la Delibera 40/04 si applica solo all'attivazione di nuovi impianti.
- Procedura AES Torino S.p.A. per l'attivazione della fornitura di gas di impianti di utenza nuovi
- Documentazione da presentare per l’accertamento (allegati H, I)
- Modalità di recapito della documentazione da accertare
- Attivazione della fornitura di gas a seguito sospensione per anomalia impianto interno
- Definizioni (da Delibera n. 40/04)
- Costi a carico del Cliente finale previsti dalla Delibera n. 40/04
- Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 40/04
- Allegato F "Allegato informativo per richieste di preventivazione di lavori pervenute al distributore a partire dall'1 aprile 2007"
Note esplicative per la compilazione degli allegati obbligatori

